› Beach 33 - Spiaggia Rimini | Amici a 4 zampe

Amici a 4 zampe

Un uomo scrisse ad un albergo di campagna in Irlanda per chiedere se avrebbero accettato il suo cane..
Dopo qualche giorno ricevette questa risposta:
“Caro signore, lavoro negli alberghi da più di trent’anni. Fino ad oggi non ho mai dovuto chiamare la polizia per cacciare un cane ubriaco nel cuore della notte. Nessun cane ha mai tentato di rifilarmi un assegno a vuoto. Mai un cane ha bruciato le coperte fumando. Non ho mai trovato un asciugamano dell’albergo nella valigia di un cane. Il suo cane è benvenuto. Se lui garantisce, può venire anche lei!!”

Le vacanze con animali a Rimini non sono più un problema al “Beach33” potrete trascorrere piacevoli momenti in compagnia del vostro cane in un’area riservata appositamente agli animali.
Il “Beach33″ è stato il primo stabilimento balneare a marina centro di Rimini ad essere autorizzato all’accoglienza animali domestici in spiaggia. Una realtà consolidata nel tempo e in continua crescita che dal 2004 ad oggi offre elevati standard di professionalità ed esperienza.
Il “Beach33” è una spiaggia per cani di Rimini che permette una vacanza rilassante, assicurando su richiesta anche il servizio dog sitter e un Veterinario reperibile in ogni momento. 

L’area attrezzata è dotata di ciotole, sacchetti e perfino una doccia riservata per rinfrescarli.

A poche centinaia di metri il Parco Pubblico offre la possibilità di passeggiate nel verde e l’opportunità di un’area recintata dedicata.

Regolamento

  • L’ingresso è consentito ai cani identificati con microchip o tatuaggio e muniti di documentazione sanitaria (C/3 – C/4).
  • Gli animali dovranno essere condotti al guinzaglio e forniti di museruola (non indossata).
  • Gli ombrelloni sono dotati di apposita ciotola dell’acqua.
  • L’area attrezzata è dotata di un sistema rapido ed efficace di distribuzione di palette e sacchetti per la raccolta delle deiezioni. Eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse utilizzando gli appositi contenitori per rifiuti presenti all’interno dell’area, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare, a cura del detentore del cane.
  • All’interno delle aree attrezzate, i cani devono essere custoditi esclusivamente al di sotto delle zone ombreggiate loro assegnate. Il guinzaglio può essere assicurato a punti fissi della zona d’ombra purché il custode sia sempre in grado di esercitare un adeguato controllo dell’animale.
  • Il personale addetto stabilirà quale ombrellone assegnare ed avrà facoltà di effettuare qualunque spostamento si dovesse rendere necessario in caso di incompatibilità dei cani con gli altri ospiti.
  • I cani non dovranno essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare.
  • In caso di comportamento scorretto da parte dei proprietari dei cani, la direzione si riserva il diritto di immediato allontanamento dalla spiaggia.
  • I conduttori rimarranno comunque responsabili di eventuali danni a cose o a persone che potranno essere causati dal rispettivi animale. E’ gradita l’assicurazione per danni a terzi.
  • L’accesso é interdetto alle femmine in periodo estrale.
  • E’ vietato far accedere i cani in mare.
  • E’ assicurata la reperibilità del veterinario e di dog sitter. (su richiesta a pagamento)
  • Il proprietario o il detentore del cane, prima di fruire delle aree autorizzate, sottoscrive un atto (secondo il modello allegato) nel quale dichiara:
    • le proprie generalità,
    • il segnalamento del o degli animali che accedono alle aree autorizzate,
    • il possesso dei requisiti sanitari, di cui ai punti C)3 e C)4,
    • l’impegno a consegnare la documentazione relativa alle vaccinazioni di cui al punto precedente, in seguito ad eventuale richiesta degli organi di vigilanza,
    • l’assenza delle prescrizioni restrittive a suo carico, di cui al punto D)2,
    • la conoscenza delle disposizioni contenute nell’Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2012 e del presente regolamento,
    • il consenso alla acquisizione dell’atto da parte degli organi di vigilanza incaricati.
C/3 L’accesso all’area attrezzata è consentito a quei cani che hanno subito una vaccinazione, da non meno di 20 giorni e non più di dodici mesi precedenti, nei confronti di “cimurro”, “epatite infettiva canina” e “leptospirosi” e il trattamento, da non meno di 2 giorni e non più di 20 giorni precedenti, nei confronti di “echinococcosi”.
C/4 Oltre al rispetto di quanto stabilito al punto precedente, i cani provenienti dall’estero devono soddisfare i requisiti, dimostrabili attraverso idonea documentazione, previsti dal Reg. CE n. 998/2003.
D/2 E’ vietato l’accesso in spiaggia ai cani oggetto di prescrizioni restrittive in merito alla tutela dell’incolumità pubblica.